Termini e condizioni generali
I. Ambito di applicazione
1. Le presenti condizioni generali (le “Condizioni Generali”) si applicano a tutti i contratti di vendita di superfici espositive (gli “Spazi”) e di servizi di co-esposizione (i “Servizi di Visibilità”) relativi alla manifestazione SPS Italia organizzata da Messe Frankfurt Italia Srl e che si svolge all’interno del Quartiere fieristico Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393A 43126 Parma (PR), che verranno effettuati tramite il sito:
e-commerce https://spsitalia.it.messefrankfurt.com/parma/it/eoa-2025.html
(di seguito il "Sito") da Messe Frankfurt Italia s.r.l., con sede legale in corso Sempione, 68 20154 Milano – Italia (“MFI” o l’“Organizzatore”) in favore di espositori interessati all’acquisito di spazi espositivi per finalità riferibili alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale (di seguito gli “Espositori” o l’ “Espositore”).
2. Il Sito è di proprietà di Messe Frankfurt Gmbh ed è gestito da MFI.
3. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono redatte conformemente alla normativa in materia di Commercio Elettronico, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70.
4. Il Sito è dedicato alla vendita degli Spazi e dei Servizi di Visibilità a soggetti rientranti nella categoria degli imprenditori ai sensi dell’art. 2082 del codice civile e pertanto attraverso il Sito non possono in nessun caso acquistare Spazi e i Servizi di Visibilità soggetti rientranti nella categoria dei consumatori, come definiti dall’art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
5. Ogni comunicazione dell’Espositore relativa all'acquisto degli Spazi e dei Servizi di Visibilità – ivi comprese eventuali segnalazioni, reclami, richieste riguardanti l’acquisto e / o la consegna degli Spazi, ecc. – dovrà essere inviata a Messe Frankfurt Italia S.r.l. con le modalità indicate sul Sito o tramite l’e–mail espositori.sps@italy.messefrankfurt.com
6. Ogni acquisto degli Spazi e dei Servizi di Visibilità effettuato attraverso il Sito è soggetto esclusivamente alle presenti Condizioni Generali nella versione che sarà pubblicata sul Sito al momento della trasmissione dell'ordine da parte dell’Espositore e le presenti Condizioni Generali costituiranno l’unica disciplina applicabile alle forniture effettuate attraverso il Sito con espressa esclusione dell’applicabilità di eventuali condizioni generali di acquisto degli Espositori.
7. MFI è libera di aggiornare, integrare o modificare le presenti Condizioni Generali, con efficacia per le vendite perfezionate successivamente alla loro pubblicazione sul Sito; la pubblicazione sul Sito delle Condizioni di Vendita aggiornate costituisce comunicazione delle modifiche agli Espositori, siano essi registrati o meno sul Sito.
8. Il riferimento nelle presenti Condizioni Generali di Vendita a disposizioni di legge non esclude l’applicabilità di ulteriori previsioni normative applicabili che non siano espressamente escluse nelle presenti Condizioni Generali di Vendita.
9. Le presenti Condizioni Generali si applicano altresì a tutti i contratti di vendita di Spazi e Servizi di Visibilità realizzati tramite il sito e-commerce https://spsitalia.it.messefrankfurt.com/parma/it/eoa-2025.html da parte di chi effettuata l’iscrizione non per conto proprio ma per conto di un soggetto terzo. In tal caso la conclusione del contratto richiede che il perfezionamento avvenga secondo le modalità di cui al successivo punto IV.
1. La presentazione degli Spazi e di Visibilità sul Sito da parte di MFI non costituisce un’offerta al pubblico e/o un’offerta vincolante per la conclusione di un contratto di acquisto e/o un impegno a contrarre.
2. Gli ordini dell’Espositore sono da intendersi quali proposte irrevocabili di acquisto rivolte a MFI per gli Spazi e i Servizi di Visibilità richiesti, considerati ciascuno singolarmente, subordinate all’accettazione di MFI.
III. Conclusione del Contratto
1. Per effettuare un ordine (l’“Ordine”) attraverso il Sito l’Espositore deve compilare il modulo per richiedere il proprio stand e indicare le sue preferenze utilizzando il pulsante “richiedi uno stand” (o ne caso di acquisiti successivi al primo utilizzando il pulsante “richiedi un altro stand”) che dà accesso alle singole pagine (Stand, Azienda, Contratto, Fatturazione, Riepilogo) in cui l’Espositore dovrà compilare tutti i campi.
2. Completata la compilazione ed accettate le Condizioni Generali e la Informativa Privacy, l’Espositore può controllare l’Ordine alla pagina “Riepilogo Dati inseriti” e correggere eventuali errori di inserimento utilizzando il pulsante “Modifica”.
3. Prima di inviare l’ordine, l’Espositore ha facoltà interrompere in ogni momento la procedura d’ordine semplicemente chiudendo il browser.
4. Per completare l’Ordine l’Espositore deve attivare il pulsante “Invia la Richiesta” che comporta l’invio di un ordine a MFI per la stipula di un contratto di acquisto degli Spazi e dei Servizi di Visibilità indicati nell’Ordine.
5. Una volta ricevuto l’Ordine, MFI invia all’Espositore una e–mail di conferma della accettazione dell’Ordine (la “Conferma d’Ordine”) a valere quale accettazione della proposta di acquisto, fermo restando che MFI si riserva di verificare la veridicità della indicazione della categoria merceologica effettuata dall’Espositore e, nel caso in cui venisse accertato che l’effettiva categoria merceologica non rientra tra quelle esplicitate alla voce categorie merceologiche si riserva di annullare l’Ordine.
6. Con la Conferma d’Ordine l’Espositore riceve un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali degli Spazi e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento e di eventuali tributi applicabili.
7. L’Ordine dell’Espositore, la Conferma d’Ordine, le Condizioni Generali e le Schede Tecniche degli Spazi acquistati (che saranno disponibili una volta assegnati gli Spazi) saranno archiviati elettronicamente da MFI nei propri sistemi informatici e l’Espositore potrà richiederne copia alla seguente e-mail: espositori.sps@italy.messefrankfurt.com. Le presenti Condizioni Generali possono essere visualizzate in qualsiasi momento nell’apposita pagina del Sito.
8. Tutti i dati tecnici contenuti in opuscoli o simili sono validi al momento della stampa e possono essere modificati senza preavviso, nell’ambito di un ulteriore sviluppo tecnico. L’Espositore è tenuto a utilizzarne le versioni più recenti, che possono essere richieste a MFI. Le immagini utilizzate mostrano Spazi ed allestimenti puramente indicativi che possono non corrispondere con gli Spazi acquistati.
IV. Iscrizione per conto di un soggetto terzo
1. Le presenti Condizioni Generali si applicano altresì a tutti i contratti di vendita di Spazi e Servizi di Visibilità realizzati tramite il sito e-commerce https://spsitalia.it.messefrankfurt.com/parma/it/eoa-2025.html da parte di chi effettuata l’iscrizione non per conto proprio ma per conto di un espositore terzo (il “Soggetto Terzo”).
2. In tal caso, in aggiunta alle previsioni di cui al precedente punto III):
(i) il soggetto che effettua l’iscrizione per conto di un espositore terzo dovrà indicare il nominativo di tale Soggetto Terzo nel modulo di cui al punto III.1;
(ii) una volta completata la procedura di cui al precedente punto III) il Soggetto Terzo riceverà una email contenente (a) il riassunto delle condizioni d’Ordine e (b) un link che gli consentirà di accedere alle Condizioni Generali e alla Informativa Privacy;
(iii) il Soggetto Terzo dovrà procedere a stampare le condizioni d’Ordine, le Condizioni Generali e la Informativa Privacy, firmarle e restituirle al seguente indirizzo email espositori.sps@italy.messefrankfurt.com;
(iv) il contratto si perfezionerà in capo al Soggetto Terzo con la ricezione della predetta email da parte di MFI.
V. Luogo dell’evento
1. Gli Spazi e i Servizi di Visibilità oggetto della vendita regolata dalle presenti Condizioni Generali sono siti nel Quartiere fieristico Fiere di Parma Viale delle Esposizioni 393A 43126 Parma (PR).
VI. Prezzi, modalità di pagamento
1. I prezzi indicati sul Sito sono i prezzi di listino applicati da MFI il giorno della fornitura (i “Prezzi”). I Prezzi indicati sul Sito si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge e saranno dettagliati nella pagina di riepilogo d’ordine del carrello virtuale prima che l’Espositore invii l’Ordine.
2. Le tasse, le imposte e tutti gli oneri fiscali, presenti o futuri, inerenti o conseguenti alla vendita, sono ad esclusivo carico dell’Espositore.
3. Salvo diverso accordo scritto, per tutte le vendite operate da MFI attraverso il Sito, il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a MFI S.r.l. come segue:
Name: DEUTSCHE BANK SPA
Indirizzo: VIA SAN PROSPERO 2, MILANO
IBAN: IT48R0310401600000000104505
Bic/Swift: DEUTITMMMIL
4. Il corrispettivo si compone delle seguenti voci: (i) quota di iscrizione indicata nella domanda di partecipazione a seconda del servizio richiesto, (ii) canone di affitto dell’area espositiva, (iii) corrispettivo di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dall’espositore e (iv) in caso di acquisto di Spazi di Visibilità quota aggiuntiva per la visibilità della casa rappresentata/partecipante allo stand collettivo. Nel calcolo del canone, la superficie espositiva verrà arrotondata al mezzo o all’intero metro quadro superiore. Il canone d’affitto non include gli oneri accessori.
5. Il pagamento, salvo differenti indicazioni contenute nel riepilogo d’ordine del carrello virtuale e confermate nella Conferma d’Ordine, dovrà essere effettuato nei seguenti termini: il pagamento della quota di iscrizione e di un acconto sul canone di affitto pari a 80 €/mq sull’area nuda entro i termini indicati in fattura; il saldo a ricevimento fattura che verrà trasmessa dopo l’assegnazione della superficie all’Espositore e che sarà comprensiva anche della eventuale quota aggiuntiva per la visibilità della casa rappresentata/partecipante allo stand collettivo.
6. A tutti i prezzi deve essere aggiunta l’IVA nell’aliquota vigente.
7. Nel caso in cui, decorsi i termini di pagamento, l’espositore richieda e riceva una superficie più grande rispetto a quella inizialmente prevista, l’importo supplementare dovrà essere pagato immediatamente. Il pagamento dovrà essere effettuato in tempi tali da consentire a Messe Frankfurt Italia di poter disporre dell’importo dovuto sui propri conti bancari, senza ulteriori spese e alla data stabilita.
8. Le contestazioni relative alle fatture dovranno pervenire per iscritto entro massimo 14 giorni dal ricevimento. Non è consentita una compensazione con pretese o diritti non riconosciuti nei confronti di MFI.
9. La conferma della superficie espositiva è subordinata alla condizione che tutti i pagamenti dovuti a MFI siano stati effettuati per intero. Una conferma della superficie espositiva effettuata malgrado pagamenti pendenti, vale a condizione che tutti questi pagamenti vengano versati immediatamente dopo la conferma della superficie espositiva.
10. In caso di apertura di una procedura concorsuale dell’espositore durante il rapporto contrattuale, l’espositore è tenuto ad informare immediatamente MFI.
11. MFI ha facoltà, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., di risolvere senza preavviso il contratto tramite raccomandata inviata all’ultimo recapito noto dell’Espositore e fermo restando che l’Espositore sarà comunque tenuto a versare l’intero canone d’affitto della superficie espositiva, nel caso in cui per l’Espositore sia stata richiesta o aperta una procedura d’insolvenza o l’Espositore abbia sospeso tutti i pagamenti e nel caso in cui il pagamento del canone di affitto della superficie espositiva non sia stato effettuato in tutto o solo in parte entro i termini stabiliti. Una volta inviata la comunicazione di risoluzione MFI sarà libera di disporre in altro modo della superficie espositiva. L’Espositore non può rivendicare alcun diritto di risarcimento nei confronti di MFI.
12. Sono ad esclusivo carico dell’Espositore eventuali costi per la connessione ad Internet per l’accesso al Sito secondo le tariffe applicate dall'operatore scelto dall’Espositore stesso.
VII. Data dell’evento
La data dell’evento è indicata sul Sito della manifestazione
VIII. Domanda, conferma, contratto
1. La domanda di partecipazione inviata utilizzando il Sito ha ad oggetto la partecipazione alla prossima edizione di SPS Italia. La richiesta di partecipazione deve essere presentata, entro il termine di presentazione delle domande indicato sul Sito della manifestazione (il “Termine di Presentazione della Domanda”).
2. La formalizzazione della richiesta di partecipazione alla prossima edizione di SPS Italia è vincolata a: (i) la compilazione dell’apposito modulo presente sul Sito cui si accede utilizzando il pulsante “richiedi uno stand”; (ii) accettazione delle presenti condizioni generali, che si intendono integralmente conosciute ed incondizionatamente accettate, tramite l’apposizione da parte del richiedente del flag nel relativo campo di presa visione e accettazione sul Sito. L’adempimento di questi requisiti consentirà l’inserimento nelle liste di assegnazione degli spazi espositivi.
3. Il contratto è valido per il periodo indicato sulla domanda o, in caso di spostamento delle date, per le nuove date indicate da MFI.
4. MFI non risponde di conseguenze o danni derivanti indirettamente o direttamente da dati inesatti, equivoci, imprecisi o incompleti o da altre informazioni fornite dall’Espositore nella sua domanda di partecipazione; MFI si riserva il diritto di non considerare quelle domande di partecipazione che contengono dati insufficienti o incompleti o che siano pervenute oltre il Termine di Presentazione della Domanda.
5. Il richiedente dichiara che la compilazione della domanda di partecipazione ed i successivi passi volti alla formalizzazione della richiesta di partecipazione saranno effettuati da soggetti con poteri di vincolare il richiedente stesso.
6. Salvo quanto previsto per il caso di superficie espositiva collettiva (art. 7) e per il caso di case rappresentate (art. 8), Il contratto di partecipazione è valido esclusivamente per l’Espositore iscritto o, in caso di una superficie espositiva collettiva, per l’organizzatore ed i suoi partecipanti. All’Espositore non è consentita la cessione, né totale né parziale della superficie espositiva, anche se effettuata a titolo gratuito. Inoltre non gli è consentito ospitare o rappresentare altre aziende sulla propria superficie espositiva senza autorizzazione scritta dell’Organizzatore. Uno scambio di superficie espositiva è consentito solo previa autorizzazione scritta da parte di MFI. In caso di inosservanza, MFI è autorizzata a risolvere il contratto senza preavviso alcuno e a far sgombrare la superficie espositiva a spese dell’Espositore.
7. L’iscrizione è ammessa anche con la formula delle “superfici espositive collettive”. In tal caso l’iscrizione viene effettuata da parte di un soggetto che assume la qualità di “Organizzatore della Esposizione Collettiva” il quale provvederà poi ad indicare con apposito modulo minimo 4 nominativi degli espositori autorizzati a presentare i loro prodotti all’interno della superficie espositiva affittata da parte dell’Organizzatore della Esposizione Collettiva. L’iscrizione deve essere effettuata specificando il “Tipo di Espositore” “La mia azienda/ l'azienda contraente è un organizzatore di stand collettivo ed espone alla fiera” oppure “La mia azienda/ l'azienda contraente è un organizzatore di stand collettivo e non espone alla fiera” e la conferma della superficie espositiva verrà inviata esclusivamente all’Organizzatore della Esposizione Collettiva che sarà l’unico partner contrattuale di MFI. Gli espositori indicati dall’Organizzatore della Esposizione Collettiva potranno partecipare alla esposizione solo previa autorizzazione da parte di MFI. Nel caso in cui venga ammesso da parte dell’Organizzatore della Esposizione Collettiva un partecipante ad una superficie espositiva collettiva senza preventiva autorizzazione da parte di MFI, quest’ultima ha la facoltà di risolvere, senza preavviso alcuno, il contratto con l’Organizzatore della Esposizione Collettiva e di far sgombrare la superficie espositiva a spese dell’organizzatore della superficie espositiva collettiva. Gli espositori indicati dall’Organizzatore della Esposizione Collettiva che siano autorizzati da MFI avranno diritto a: i) copertura assicurazione unica intitolata all’organizzatore della collettiva stessa, ii) 2 tessere espositore, iii) 1 pass parcheggio interno e 1 pass esterno, iv) 2 login per la app SPS Italia e v) visibilità nell’elenco espositori online e on site. Tali espositori, in quanto partecipanti a uno stand collettivo, non possono essere parte contraente diretta di alcun servizio erogato da MFI o dei fornitori della manifestazione, essendo tali servizi riservati all’Organizzatore della Esposizione Collettiva in qualità di unico partner contrattuale di MFI.
8. L’espositore al momento della iscrizione può altresì formulare una domanda di adesione di Casa Rappresentata, utilizzando l’apposito modulo. Tale formula espositiva consente all’espositore di esporre fisicamente sul proprio stand e online sul catalogo digitale, oltre ai propri prodotti, i prodotti di altri imprenditori e/o a marchio di soggetti terzi, rientranti nelle categorie merceologiche della manifestazione e che potenzialmente potrebbero essere espositori diretti della fiera. Con la presentazione di tale domanda l’espositore i) dichiara di disporre di ogni autorizzazione necessaria per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi della Casa Rappresentata che saranno da lui in qualsiasi modo associati alla sua partecipazione a SPS Italia, compreso ogni utilizzo nello spazio espositivo e nel catalogo dell’evento e ii) si impegna a manlevare e tenere indenne MFI da qualsiasi pretesa di terzi che lamenti la violazione di diritti di terze parti in relazione ai marchi e/o prodotti della Casa Rappresentata. La Casa Rappresentata non ha facoltà di acquistare direttamente visibilità in termini di sponsorizzazioni o servizi e non ha diritto ad assicurazione, tessere espositore, pass parcheggio e login per la app SPS Italia.
9. Il contratto di partecipazione è valido solamente per i prodotti specificati nella domanda di partecipazione e ammessi da MFI. Nel caso in cui l’Espositore desideri modificare il suo programma espositivo, sarà tenuto a notificare a MFI i prodotti che intende aggiungere e togliere, con un sufficiente preavviso prima dell’inizio della manifestazione, in maniera tale da consentire a MFI di poter eseguire le debite verifiche e di adottare le misure necessarie. In caso di notifiche pervenute meno di due mesi prima dell’inizio della manifestazione, MFI non può garantire di poter effettuare le verifiche necessarie e quindi neanche l’ammissione. Nel caso in cui l’Espositore, senza previa autorizzazione da parte di MFI, modifichi la sua offerta di prodotti rispetto ai dati forniti nella domanda di partecipazione, MFI avrà la facoltà di risolvere senza preavviso il contratto di partecipazione stipulato; in tal caso ai fini dell’applicazione delle penali la risoluzione da parte di Messe Frankfurt sarà equiparata ad una ipotesi di recesso ingiustificato da parte dell’Espositore con conseguente applicazione dei punti XI.1 e XI.2. L’Espositore non può rivendicare alcun diritto di risarcimento nei confronti di MFI.
IX. Condizioni di ammissione, disdetta senza preavviso di superfici espositive collettive
1. Sono ammesse ad esporre le aziende i cui prodotti rientrino nei settori merceologici della manifestazione, nonché le case editrici specializzate del settore. Altre aziende verranno ammesse da MFI nella misura in cui i loro prodotti d’esposizione rappresentino un completamento essenziale dell’offerta.
2. L’Espositore si impegna a fornire a MFI tutte le informazioni necessarie riguardanti la sua azienda ed i prodotti da esporre. Tra i prodotti da esporre (pezzi d’esposizione, prodotti, merci, raggruppamenti merceologici, articoli e oggetti da esposizione) si annoverano, a seconda della tematica della manifestazione, anche prodotti software e servizi che si adattino ad una presentazione fieristica.
3. MFI ha il diritto di respingere le domande di partecipazione in base alla superficie espositiva a disposizione, alla natura e alla struttura della manifestazione definiti dalla stessa MFI. L’Espositore non può reclamare o far valere alcun diritto dalla partecipazione a manifestazioni precedenti.
4. Per ogni manifestazione MFI stabilisce in particolare la ripartizione per settore e per raggruppamenti merceologici, nonché la rispettiva quantità percentuale, e ha il diritto, per la decisione sull’ammissione, di tener conto della ripartizione degli espositori in base alla provenienza, alla struttura aziendale, alle categorie economiche e ad altri criteri oggettivi. MFI non è vincolata a decisioni prese per manifestazioni precedenti.
5. MFI è autorizzata a negare l’ammissione ad aziende che abbiano semplicemente acquistato valori aziendali, quali diritti di nome e marchio, da espositori che hanno partecipato ad edizioni precedenti. Tale regola non viene applicata in caso di una legale successione nei rapporti giuridici.
6. MFI ha, in qualsiasi momento, la facoltà di non ammettere o di escludere dall’esposizione quei prodotti che non corrispondano agli obiettivi da essa fissati per la manifestazione.
7. Gli Espositori sono tenuti a rispettare le disposizioni relative alla protezione delle specie e sono giuridicamente e materialmente responsabili della loro partecipazione all’esposizione.
X. Assegnazione della superficie espositiva e modifica della superficie espositiva
1. L’assegnazione della superficie espositiva seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione convalidate dal pagamento dell’acconto dovuto e della quota di iscrizione, resta inteso che, in deroga a quanto indicato al precedente paragrafo, sino al momento del pagamento della quota di iscrizione e dell’acconto di cui al punto VI (4) MFI non procederà all’assegnazione della superfice espositiva.
2. Le superfici espositive vengono assegnate in base a criteri tecnici e specifici della manifestazione a insindacabile giudizio dell’Organizzatore. L’Espositore non può pretendere un determinato posteggio, una determinata superficie espositiva o una determinata tipologia di stand, indipendentemente da quanto indicato sulla domanda di partecipazione.
3. L’assegnazione delle superfici espositive potrà essere effettuata tenendo conto dei settori merceologici in cui rientrano i prodotti iscritti; sarà MFI a collocare l’Espositore in un determinato raggruppamento merceologico. MFI può offrire all’Espositore una selezione di superfici espositive di altre dimensioni.
4. MFI ha la facoltà di modificare le aree espositive in termini di ubicazione o di dimensioni, anche dopo l’avvenuta conferma, qualora particolari circostanze la costringano a ricorrere a tali misure.
5. Tali misure non costituiscono per l’Espositore diritto a recedere dalla partecipazione o a richiedere un indennizzo da parte di MFI, salvo in caso di dolo o colpa grave. L’Espositore ha però un diritto di recesso nel caso in cui MFI gli offra una superficie espositiva del 50% inferiore rispetto a quella pattuita.
6. Ogni lato libero potrà prevedere una chiusura massima del 50%. L’inderogabile necessità di chiusura può essere ovviata solamente attraverso la costruzione di pareti trasparenti, che permettano la visione dell’interno dello stand dai corridoi di passaggio, oppure l’utilizzo di muretti/fioriere di altezza max m. 1,00 da terra.
7. Gli allestimenti dovranno essere rigorosamente contenuti entro la superficie dell’area prenotata e assegnata individuabile mediante pareti divisorie o nastri adesivi; la loro altezza standard è fissata a m. 2,50; al limite di altezza sopra fissato sarà ammessa una tolleranza massima di m. 0,50 e così per complessivi m. 3,00; l’Espositore che intenda avvalersi di tale facoltà non è tenuto a farne preventiva richiesta a Fiere di Parma e agli Organizzatori ma è obbligato a rifinire perfettamente e decorosamente, compreso il tinteggio uniforme, tutte le proprie pareti che si affacciano su stand contigui. Su tali strutture o pareti non è consentita l’esposizione di scritte, marchi commerciali o altri motivi grafici. L’Espositore è obbligato a presentare il progetto dello stand unicamente nel caso in cui gli allestimenti superino l’altezza di m. 3,00. In tal caso l’Espositore deve inviare all’Ufficio Tecnico di Fiere di Parma, almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione il progetto esecutivo dello stand. La segreteria organizzativa si riserva di valutare le richieste di soppalco. Il costo al metro quadro per il soppalco è pari alla tariffa ufficiale a 4 lati liberi. Il soppalco potrà essere richiesto solo con metrature superiori ai 150mq salvo vincoli tecnici o impedimenti strutturali.
XI. Recesso dell’Espositore – Penali
1. Qualora, dopo la conclusione del contratto, l’Espositore receda dal contratto per qualsiasi ragione, MFI avrà diritto ai seguenti importi a titolo di penale ex art. 1382 c.c.: (i) in caso di recesso comunicato prima del Termine di Presentazione della Domanda: un importo pari alla sommatoria della quota di partecipazione e del 50% del totale della superficie espositiva richiesta/assegnata; (ii) in caso di recesso comunicato nel periodo compreso tra il Termine di Presentazione della Domanda e il 31 dicembre dell’anno precedente la data dell’evento: un importo pari alla sommatoria della quota di partecipazione e del 75 % del prezzo della superficie espositiva richiesta/assegnata; (iii) in caso di recesso comunicato nel periodo compreso tra il 31 dicembre dell’anno precedente la data dell’evento e la data dell’evento stesso, nonché in caso di mancata partecipazione all’evento senza preventivo recesso dal Contratto: un importo pari alla sommatoria della quota di partecipazione e del 100% della superficie espositiva richiesta/assegnata.
2. Al ricorrere di una delle ipotesi di cui al precedente punto 2 MFI avrà diritto di trattenere gli importi già versati dall’Espositore a titolo di corrispettivo sino alla concorrenza dell’ammontare della penale e, qualora non capienti, a ricevere il pagamento dell’importo equivalente alla differenza tra il valore della penale e dell’importo pagato a titolo di corrispettivo.
XII. Indirizzo per richieste di informazioni
Messe Frankfurt Italia S.r.l., Corso Sempione, 68 - 20154 Milano - Italia tel. 0039 02 8807781 - espositori.sps@italy.messefrankfurt.com
XIII. Inscrizione alla piattaforma SPS Italia
1. L’iscrizione all’edizione di SPS Italia comporta l’iscrizione alla piattaforma SPS Italia. Tale servizio è incluso nella quota di iscrizione. L’Espositore è tenuto a compilare in ogni sua parte il relativo catalogo online disponibile nell’area riservata del sito ufficiale www.spsitalia.it.
2. Qualora MFI non ricevesse per tempo diverse disposizioni dal richiedente, le informazioni contenute nella domanda di partecipazione saranno utilizzate per la pubblicazione online e cartacea della documentazione ufficiale.
3. L’Espositore si impegna sin da ora ad accettare il regolamento della Piattaforma SPS Italia disponibile online nella propria area riservata.
4. A decorrere dall’edizione 2024, con l'iscrizione a SPS Italia, i dati aziendali dell’espositore saranno pubblicati sia sul catalogo online della fiera a cui l’espositore ha partecipato, sia nella directory di mercato del sito web di settore di Messe Frankfurt Germania associato al sito web dell’evento, ove rimarranno per 1 anno. In conseguenza di quanto sopra, i dati dell’espositore saranno – in aggiunta ai trattamenti indicati nell’informativa privacy qui riportata https://www.spsitalia.it/it/informativa-privacy – diffusi mediante pubblicazione sul Catalogo online della fiera e sul sito web di Messe Frankfurt Germania e lì vi rimarranno per 1 anno dalla realizzazione della Fiera.
XIV. Diritti di proprietà intellettuale / copyright
L’Espositore garantisce che i materiali esposti e gli imballaggi a essi relativi, nonché i materiali pubblicitari correlati, non violano né infrangono eventuali diritti di terzi, compresi diritti commerciali, di copyright, design, nomi e brevetti, siano essi registrati o altrimenti protetti. Gli organizzatori avranno il diritto di impedire la partecipazione a future fiere commerciali agli espositori che siano stati riconosciuti colpevoli di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
XV. Rinvio della Manifestazione – Cancellazione della manifestazione
1. L’organizzatore avrà il diritto, qualora particolari circostanze lo impongano, di modificare le date dell’evento. In caso di spostamento delle date della manifestazione ad altre date nel medesimo anno solare, il contratto si considera stipulato per la nuova data, salvo il diritto dell’Espositore di comunicare entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla comunicazione di spostamento il recesso dal contratto; in tal caso MFI avrà diritto a titolo di penale ex art. 1382 c.c. al pagamento di un importo pari alla sommatoria della quota di iscrizione e del 50% del totale del prezzo della superficie espositiva richiesta /assegnata o, qualora l’Espositore abbia già provveduto al versamento del corrispettivo, a trattenere gli importi già versati dall’Espositore sino alla concorrenza dell’ammontare della penale restituendo l’eventuale residuo, o, qualora non capienti, a ricevere il pagamento dell’importo equivalente alla differenza tra il valore della penale e dell’importo pagato a titolo di corrispettivo.
2. In presenza di cause di forza maggiore o altri motivi tali da non consentire lo svolgimento della manifestazione, l’organizzatore avrà il diritto di cancellare l’evento. In tal caso, qualora la manifestazione non dovesse essere rinviata ad una nuova data nel medesimo anno solare, il contratto si considera stipulato per l’edizione dell’anno successivo, salvo il diritto dell’Espositore di comunicare entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla comunicazione di cancellazione il recesso dal contratto; in tal caso l’Espositore avrà diritto al rimborso dell’intero corrispettivo eventualmente già pagato, escluso ogni altro eventuale risarcimento o indennizzo.
3. In tutte le ipotesi di spostamento o cancellazione dell’Evento di cui ai precedenti punti 1 e 2 è escluso il diritto dell’Espositore ad ogni rimborso di spese eventualmente sostenute (es. prenotazione mezzi di trasporto o alloggio).
4. Qualora l’evento fosse sospeso, dopo l’apertura, a causa di circostanze non imputabili all’organizzatore, la risoluzione del contratto o la presentazione di una richiesta di risarcimento per danni sono escluse. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui l’organizzatore, per motivi di forza maggiore o altre circostanze che vadano al di là del controllo dell’organizzatore, sia obbligato a chiudere o sgomberare alcune aree dell’evento o anche l’intera area espositiva, sia temporaneamente sia per un periodo di tempo prolungato. Ciò comprende anche eventuali restrizioni d’uso dell’area contrattuale di posteggio o di accesso alla stessa che possano essere dovute a riorganizzazione o a misure di ricostruzione o, ancora, a regolamenti e istruzioni emesse dalle autorità competenti. In tali circostanze l’organizzatore si impegnerà a cercare una soluzione alternativa, sebbene ciò non costituisca in alcun modo un obbligo giuridico.
XVI. Uso e occupazione della superficie espositiva, risarcimento danni e responsabilità in caso di mancata partecipazione, disdetta senza preavviso
1. Durante la durata contrattuale l’Espositore è tenuto ad usare la superficie espositiva conformemente alle condizioni di partecipazione e a garantire che negli orari di apertura la superficie espositiva sia costantemente occupata da un numero sufficiente di personale.
2. Se, per una qualsiasi ragione, l’Espositore iscritto e ammesso non dovesse partecipare alla manifestazione, MFI è autorizzata ad assegnare la superficie espositiva ad altri. Nel caso in cui MFI non riesca ad assegnare ad altri la superficie espositiva non occupata, essa ha il diritto di allestire la superficie espositiva a spese dell’Espositore.
3. In caso di violazione di uno dei suddetti obblighi, MFI ha il diritto di escludere l’Espositore da manifestazioni future. L’Espositore non ha diritto a chiedere alcun risarcimento di danni.
XVII. Esclusione di espositori e rimborso del canone di affitto della superficie espositiva
1. Nel caso in cui, in seguito ad una decisione giudiziaria di un tribunale (sentenza, ecc.), all’Espositore sia stata interdetta l’esposizione, l’offerta o la promozione di prodotti o servizi e l’Espositore si rifiuti di ottemperare alla decisione giudiziaria che vieta l’esposizione, l’offerta o la promozione di prodotti o servizi, MFI è autorizzata ad escludere l’Espositore dalla manifestazione in corso e/o da quelle future, finché la decisione non sarà stata revocata o sospesa da successiva decisione in seguito a procedura di appello. In tal caso si esclude il rimborso (totale o parziale) del canone d’affitto della superficie espositiva. MFI non è tenuta a controllare l’esattezza della decisione giudiziaria.
2. La stessa disposizione si applica anche nel caso il cui l’Espositore violi il regolamento interno di Fiere di Parma o vi siano altre ragioni che giustifichino una disdetta del contratto d’affitto della superficie espositiva senza preavviso alcuno.
3. Nel caso in cui una decisione giudiziaria venga revocata o sospesa da una successiva decisione in seguito a procedura di appello, l’Espositore escluso non potrà rivendicare alcun diritto di risarcimento nei confronti di MFI.
XVIII. Clausola di esclusione della responsabilità
1. MFI è espressamente esonerata da eventuali responsabilità nei confronti di persone o proprietà, nonché in relazione ad eventuali perdite economiche avvenute all’interno dell’Area Espositiva, ivi compresi gli edifici. In particolare, l’organizzatore non sarà responsabile per i danni causati da incendi, inondazioni, esplosioni, atti violenti, temporali o altri eventi di forza maggiore o, ancora, per furto, furto con scasso o interruzione delle forniture energetiche (per es. di elettricità, gas, acqua, ecc.), e altre cause simili, nonché per i danni causati dall’applicazione delle norme di sicurezza.
2. Quanto sopra si applica altresì ai danni causati da visitatori individuali (in particolare visitatori dell’evento, altri espositori o persone che agiscono in loro vece), nonché ai danni causati da dipendenti dell’organizzatore e da coloro che agiscono in nome dell’organizzatore, o ancora ai danni causati da dati forniti e misure prese dall’organizzatore, dai suoi dipendenti o da coloro che agiscono in nome dell’organizzatore e che si basino su un errore.
XIX. Varie
1. MFI si riserva il diritto di fare passare i cavi delle utenze sulle superfici espositive. I costi di tali collegamenti sono a carico dell’organizzatore. In caso di ubicazione di cavi all’interno delle superfici espositive, gli espositori riceveranno apposita comunicazione scritta.
2. Si considerano parti integranti del contratto tra l’organizzatore e l’Espositore e come tali accettate tramite l’apposizione da parte del richiedente del flag nel relativo campo di presa visione e accettazione sul sito tutte le altre disposizioni particolari o singoli regolamenti, tra cui gli artt. 1 (Allestimenti – Divieti -Disposizioni), 2 (Servizi Tecnici), 3 (Prevenzione Incendi) e 4 (Prevenzione Infortuni e Norme di Sicurezza) delle Disposizioni Generali di Fiere di Parma accessibili al seguente link https://www.spsitalia.it/public/source/Privacy/Condizioni_FdP.pdf ed il regolamento tecnico predisposto per la regolamentazione delle attività che si svolgeranno nel quartiere fieristico di Fiere di Parma, in quanto anch’esso parte integrante delle condizioni generali di SPS Italia.
3. MFI potrà risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., per inadempimento da parte dell’Espositore delle seguenti (anche di una sola di esse) obbligazioni: Violazioni degli obblighi di cui all’art. VII.6 (cessione della superficie espositiva), Violazioni degli obblighi di cui all’art. IX.2 (mancata trasmissione di informazioni), Violazioni degli obblighi di cui all’art. XIX.2 (mancato rispetto del regolamento tecnico del quartiere fieristico in cui si svolgerà la manifestazione).
4. L’Espositore si assume, per quanto di propria competenza, tutti gli oneri e le responsabilità che competono al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, a norma del d.lgs.81/2008, manlevando espressamente sin d’ora MFI da qualsiasi responsabilità in proposito. L’Espositore adotterà tutte le misure che saranno necessarie per tutelare l’integrità fisica dei dipendenti, dei terzi e dei beni interessati dallo svolgimento dell’Evento, manlevando sin d’ora MFI da qualsiasi responsabilità in proposito.
XX. Dati personali
1. L’Espositore con l’inoltro della Domanda effettuata attraverso il Sito dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e secondo le modalità indicate nell’anzidetta informativa.
XXI. IVA
1. Tutti gli importi menzionati saranno fatturati con addebito dell’IVA legalmente dovuta.
XXII. Legge applicabile, luogo di adempimento, foro competente
1. Il rapporto contrattuale tra l’organizzatore e l’Espositore è regolato dalla legge italiana.
2. Le parti contrattuali indicano espressamente Milano come luogo di adempimento (art. 1182 3° comma codice civile).
3. Per ogni eventuale controversia concernente l’interpretazione e/o la validità, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
XXIII. RIEPOLOGO QUOTE DI ISCRIZIONE
1 Le quote di iscrizione sono le seguenti:
· Basic € 980,00
· Advanced € 1.980,00
· Prestige € 6.850,00
· Gold € 12.000,00 (limitata a massimo 5 espositori)
Ed includono quanto riportato al seguente link:
https://spsitalia.it/quota-iscrizione
2. La quota di registrazione per le prime 3 case rappresentate è di 280€, e di 180€ a partire dalla 4°. La Casa Rappresentata non ha:
I. assicurazione, tessere espositore, pass parcheggio e login per la app SPS Italia
II. La Casa Rappresentata non ha facoltà di acquistare direttamente visibilità in termini di sponsorizzazioni o servizi e non ha diritto ad assicurazione, tessere espositore, pass parcheggio e login per la app SPS Italia.
3. La quota di registrazione base per ogni espositore partecipante a stand collettivo o coespositore è la quota di registrazione Basic di 980€ che comprende i servizi elencati al link di cui al punto precedente (XXIII.1).
Tali espositori, in quanto partecipanti a uno stand collettivo o coespositori, non possono essere parte contraente diretta di alcun servizio erogato da Messe Frankfurt Italia o dei fornitori della manifestazione, essendo tali servizi riservati all’espositore diretto e all’Organizzatore della Esposizione Collettiva in qualità di unico partner contrattuale di MFI.